Società
STATUTO SOCIALE
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 DICEMBRE 1968 E MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 7 GIUGNO 1998
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI
Art. 1
La società ornitologica genovese (S.O.G) costituita l'11 ottobre 1955 in Genova, nello studio dott. Francesco PIGNONE, notaro (via XX settembre 16) come all'atto costitutivo e dal precedente Statuto registrati in Genova il 29 ottobre 1955, vol.751, n° 9773, verrà d'ora innanzi regolata dal seguente Statuto.
Art. 2
La società è affiliata alla Federazione Nazionale ed ha sede nei locali designati dal Consiglio Direttivo.
Art. 3
La società è apolitica e la sua durata è illimitata
Art. 4
La società non persegue fini speculativi e si propone di propagandare e diffondere l'ornitologia. A tale scopo la S.O.G :
a) riunisce, organizza, coordina gli orticoltori ad essa iscritti affinchè gli stessi possano svolgere la miglior attività;
b) assiste i propri soci nel campo tecnico;
c) promuove esposizioni e mercati nonché lo scambio di uccelli e quanto meglio altro visto per migliorare le razze pregiate fra gli associati.
SOCI
Art. 5
La S.O.G. è composta di:
1) SOCI FONDATORI, ossia le persone che furono presenti all'assemblea Costituente;
2) SOCI ORDINARI, ossia le persone iscritte alla S.O.G. dopo la costituzione della Società e non appartenenti ad associazioni consimili nella provincia di Genova;
3) PRESIDENTI E SOCI AD HONOREM, ossia le persone proposte dal C.D. e designazione dall'assemblea dei soci per loro eccezionale benemerenze nel campo dell'ornitologia ed in altri settori dell'attività umana;
4) NUOVI SOCI,in fine, sono coloro che intendono associarsi alla S.O.G. essi devono avanzare domanda al C.D. redatta su apposito modulo da ritirarsi presso la Segreteria Sociale; la domanda deve essere controfirmata da un socio proponente. Il socio accettato verserà la quota di iscrizione e quella annuale;
5) IL NUMERO DI SOCI è illimitato.
TESSERAMENTO
Art .6
Tutte le persone iscritte alla S.O.G. dovranno essere munite di tessera sociale. Annellare i soggetti da loro allevati esclusivamente con anellini del tipo federale nella misura prescritta per le diverse razze e varietà e con il proprio numero di R.N.A. versando la contribuzione determinante.
La tessera impegna la persona iscritta a sottostare al presente statuto, ai regolamenti ed alle disposizioni sociali, senza eccezione alcuna.
Il tesseramento ha effetto con l'anno solare e deve essere rinnovato al suo scadere.
La S.O.G non rilascia tessera d'iscrizione a più persone fisiche.
Il C.D della S.O.G può senza esserne tenuto a rivelarne i motivi, rifiutare il tesseramento dei richiedenti, ma è tenuto a motivarlo nel verbale del Consiglio.
DOVERI E DIRITTI DEI TESSERATI
Art. 7
I tesserati hanno l'obbligo di:
a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni del C.D.
b) accettare le decisioni organizzative o disciplinari prese dal C.D. e, conseguentemente, di non ricorrere contro tali provvedimenti ad organi diversi da quelli contemplati nelle carte sociali;
c) pagare annualmente, prima dell'assemblea la quota sociale;
d) non eleggere a componenti degli organi sociali i soci che esercitano il commercio in campo ornitologico con licenza di commercio;
e) a partecipare alle assemblee sociali;
f) essi possono alle manifestazione indette dalla S.O.G. con le relative facilitazioni, ed a qualsiasi altra mostra organizzata da società consimili riconosciute; ai campionati nazionali e mondiali;
g) ad ottenere l'iscrizione al Registro Nazionale Aallevatori, e gli anellini riconosciuti.
DISCIPLINA
Art. 8
I tesserati cessano di appartenere alla S.O.G.:
1) per dimissioni che dovranno essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata al presidente;
2) per morosità ( dopo 2 mesi);
3) per inosservanza o inadempienza allo Statuto ed ai regolamenti;
4) per ragioni morali.
Art. 9
Con decisione del C.D. - possono essere temporaneamente sospesi dai diritti derivanti dal tesseramento i soci che non adempiano agli obblighi assunti non risultino immuni da reati comuni e infamanti, fomentino dissidi o disordini tra i tesserati e siano motivo di disgregazione, o vengano meno ad uno dei requisiti stabiliti per il tesseramento. Qualora questi motivi assumano carattere di particolare gravità, i tesserati possono essere radiati dalla Società. La sospensione non dispensa dal pagamento della quota dovuta alla S.O.G
Art. 10
A carico dei tesserati possono essere presi altresì dal C.D. i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) ammenda.
Art. 11
Contro i provvedimenti del C.D. di cui gli art. precedenti, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica.
PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI
Art. 12
Il patrimonio della S.O.G. è costituito:
1) dai fondi liquidi;
2) dai mobili e dalle attrezzature dell'ufficio;
3) dal materiale per le mostre e quant'altro in sua dotazione.
Art. 13
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote d'iscrizione e tesseramento, e da ogni altro contributo che l'Assemblea generale o per la sua delega, il C.D. riterrà di stabilire a carico dei soci;
b) da eventuali donazioni.
L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. (*)
Art. 14
L'Esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Entro la prima quindicina del mese di febbraio di ogni anno il C.D. sottoporrà all'approvazione dell'assemblea generale il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre e le relazioni morale e finanziaria nonché il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Prima della sua presentazione all'assemblea, il bilancio consuntivo sarà esaminato dal collegio dei revisori dei conti i quali redigeranno la loro relazione da allegare al bilancio stesso.
I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; ciascun socio può prenderne visione. (*)
ORGANI SOCIALI
Art. 15
Gli organi della S.O.G sono i seguenti:
1) Assemblea generale dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Comitato Tecnico;
4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
5) il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 16
Organo supremo della S.O.G. è l'Assemblea generale che rappresenta la totalità dei soci e le cui delibere, prese a norma di legge dal presente Statuto, vincolano tutti i tesserati.
Art. 17
All'assemblea generale hanno diritto di partecipare:
a) tutti i soci, in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso;
b) i presidenti ed i soci ad honorem, i quali però non hanno diritto al voto;
c) i soci per qualsiasi ragione siano impediti a presenziare all'assemblea possono delegare un socio di loro fiducia che in questo caso non può avere più di una delega.
Art. 18
L'Assemblea generale deve essere convocata dal C.D. una volta all'anno non oltre la prima quindicina del mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, delle relazioni morale e finanziaria, del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, per l'eventuali elezione del C.D. e delle altre cariche sociali. All'ordine del giorno dovranno figurare gli argomenti proposti dal C.D..
Art. 19
La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno firmato dal Presidente da inviarsi ai soci almeno 15 giorni prima, di quello fissato per l'adunanza.
Art. 20
Le deliberazioni dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la partecipazione della metà più uno dei soci comprese le deleghe. In seconda convocazione, che può aver luogo un'ora dopo quella fissata per la prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 21
Per modificare l'atto Costitutivo o lo Statuto sociale occorre almeno la presenza di tre quarti dei soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento della Società occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea.
Ciascun socio ha un solo voto, ai sensi dell'art. 2532, comma 2, Codice Civile. (*)
Art. 22
L'Assemblea è normalmente presieduta dal Presidente della Società ed in sua assenza dal Vice-Presidente; il Presidente è eletto dall'Assemblea quando non siano presenti il Presidente ed il Vice-Presidente.
Art. 23
Le votazioni potranno essere fatte per appello nominale o a scrutinio segreto. Quelle per la nomina delle cariche sociali saranno fatte a mezzo scheda segreta. Per le votazioni a scheda segreta l'Assemblea nominerà due scrutatori.
Art. 24
Alla fine di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale della seduta che, letto e approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario della Società o in sua assenza, da chi ne fa le veci. I verbali dovranno essere trascritti su apposito registro tenuto a norma di legge.
Delle delibere assembleari è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; i verbali sono conservati presso la sede sociale e ciascun associato può prenderne visione. (*)
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 25
La società è retta da un Consiglio Direttivo al quale sono affidati i poteri esecutivi di fronte ai soci e di fronte ai terzi.
Preventivamente ed almeno quindici giorni prima dell'Assemblea generale che provvederà alla nomina delle cariche sociali, i tesserati che intendono essere iscritti quali candidati invieranno al C.D. uscente il loro nominativo.
L'Assemblea nominerà il Consiglio e le altre cariche sociali fra i candidati designati, con la più amplia facoltà di aggiungere ad essi altre persone non comprese nella lista.
Il Consiglio Direttivo della Società è composto da:
a) un Presidente;
b) un Vice-Presidente;
c) un Segretario;
d) un Cassiere;
e) cinque Consiglieri, dei quali uno per la preparazione Mostre e studi tecnici, uno per la stampa e propaganda e un Tesoriere. I nove componenti il C.D. vengono eletti dall'Assemblea generale dei soci e durano in carica tre anni. Nessuna carica sociale può essere rivestita da chi non sia in possesso della tessera sociale da almeno un anno e da chi eserciti il commercio in campo ornitologico, con licenza di commercio.
Art. 26
Le cariche sociali di cui all'art. 26 vengono assegnate dal C.D. nella sua prima riunione fra i soci componenti.
Art. 27
I poteri del C.D. iniziano con la sua elezione o cessano qualora, per simultanee dimissioni, il C.D. venga ridotto a meno di cinque dei suoi componenti.
Art. 28
Spetta al Consiglio Direttivo:
1) accettare o meno le richieste di tesseramento dei soci e prendere provvedimenti disciplinari verso di essi;
2) amministrare il patrimonio sociale;
3) organizzare Mostre, Mercati e lo scambio di uccelli, in data e località che riterrà opportuno;
4) infliggere le punizioni per infrazioni al Regolamento Mostre ed alle disposizioni sociali relative alle Mostre ed all'anellamento commesse dai tesserati;
5) curare l'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, infliggendo le sanzioni previste in caso di trasgressione;
6) convocare le Assemblee dei soci;
7) rappresentare e trattare per la S.O.G. nei rapporti con Enti Pubblici e Privati;
8) il Presidente rappresenta la S.O.G. a tutti gli effetti, firma gli atti sociali, convoca e presiede il C.D. dà esecuzione alle delibere delle assemblee e del C.D.. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente;
9) il C.D. dovrà essere convocato almeno otto volte all'anno e potrà esserlo ogni qualvolta il Presidente, o il Vice-Presidente in caso di impedimento di questi, lo ritenga opportuno; oppure su richiesta di almeno la metà dei componenti il C.D. stesso. La convocazione dovrà avvenire mediante avviso personale del Presidente (o da chi da Lui delegato) il quale fisserà l'ora, la località in cui si svolgerà la riunione e gli argomenti da trattare.
Art. 29
Il C.D. è valido allorché siano presenti almeno cinque dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti quello del Presidente è determinante. In difetto di numero legale il C.D. può prendere decisioni di massima da sottoporre alla ratifica del primo Consiglio legalmente costituito.
Tutte le delibere del C.D. devono essere raccolte in un verbale, approvato da tutti i presenti e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da trascrivere nell'apposito registro.
Art. 30
Il componente il C.D. che per tre volte consecutive non prenderà parte alle adunanze, o che viene a mancare per altra causa, sarà sostituito dal socio che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. Il subentrante rimarrà in carica fino alla riunione della prima Assemblea generale.
Art. 31
Il lavoro amministrativo della S.O.G. è svolto dalla Segreteria retta da un Segretario nominato fra i suoi componenti; esso ha il compito specifico della parte Amministrativa della S.O.G. e tiene la contabilità, cura il tesseramento, la fornitura degli anellini e tutto quanto ha attinenza col settore amministrativo.
Art. 32
Il lavoro di cassa della S.O.G. è svolto da un Cassiere nominato dal C.D..
Esso è depositario dei fondi della S.O.G. ed è demandato al maneggio di essi, documentando le entrare con ricevute e le uscite con mandati a firma del Presidente o da chi ne fa le veci.
COMITATO TECNICO
Art. 33
Il c.d. provvederà alla nomina di un Comitato Tecnico, di esso faranno parte persone che sono particolarmente competenti nel campo ornitologico. Esso avrà il compito di coadiuvare il C.D. in tutte le questioni tecniche. Il presidente del Comitato Tecnico prende parte alle riunioni del C.D. con voto consultivo qualora siano in argomento questioni tecniche.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 34
I Revisori dei Conti saranno nominati dall'Assemblea generale tra i Soci tesserati da almeno un anno e durano in carica tre anni. I primi tre eletti in ordina di graduatoria, formeranno il Consiglio dei Revisori dei Conti e ne saranno i componenti effettivi; i due successivi saranno considerati supplenti. Il Collegio eleggerà nel suo seno il proprio Presidente.
Il compito dei Revisori sarà quello di intervenire alle Assemblee generali, di esaminare collegialmente il bilancio consuntivo, svolgendo le opportune ispezioni contabili, e di presentare una dettagliata relazione scritta alla Assemblea generale. Essi devono adempire ai loro doveri con diligenza e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. Inoltre essi devono vigilare sulla regolarità delle deliberazioni del C.D. in materia finanziaria affinché esse siano conformi allo Statuto e ai regolamenti sociali.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 35
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale dei soci, e durano in carica tre anni.
Il Collegio ha il compito di esaminare tutti i casi di controversie fra socio e gli organi della S.O.G.; fra socio e socio, e di particolari situazioni di carattere morale; disciplinare o giuridico che il C.D. gli avrà sottoposto. Il Collegio dei Probiviri - esaminati i singoli casi ed accertati le eventuali responsabilità - trasmetterà al C.D. una circostanziata relazione con le proposte che verranno sottoposte all'approvazione del C.D..
Il Collegio dei Probiviri ha inoltre il compito di cercare di redimere le eventuali controversie in via amichevole con dispensa da ogni formalità.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 36
L'ammontare delle quote di iscrizione e tesseramento verrà fissato ogni anno dall'Assemblea generale ordinaria su proposta del C.D..
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. (*)
Art. 37
Per le Mostre e Mercato-Scambio il C.D. in accordo con il Comitato Tecnico pubblicherà apposito programma regolamento.
Art. 38
Il C.D. della S.O.G. a seconda delle disponibilità finanziarie metterà in palio doni per la premiazione degli espositori che si saranno particolarmente distinti nelle esposizioni.
Art. 39
Lo scioglimento della Società potrà essere deliberato dalla Assemblea generale appositamente convocata e la delibera relativa dovrà essere presa con le modalità fissate da comma 2 dell'art. 21 del presente Statuto.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 40
Sono spese di ordinaria amministrazione tutte quelle riguardanti la conduzione sociale. Sono invece spese straordinarie, e vanno conteggiate negli appositi conti speciali, quelle riguardanti le manifestazioni varie (Mostre, Esposizioni, ecc.)
Art. 41
Gli eventuali disavanzi di bilancio verranno colmati secondo quanto deciderà in proposito l'Assemblea ordinaria su proposta del C.D. come previsto dall'art. 13.
Art. 42
Il presente Statuto potrà essere modificato solamente alle seguenti condizioni:
a) che la proposta di modifica sia fatta da un terzo dei soci effettivi o dal C.D., compilata e non soltanto enunciata, che prevenga al Presidente o chi per esso novanta giorni prima dell'Assemblea che dovrà discuterla e che sia iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea stessa;
b) che la proposta ottenga la maggioranza dei presenti all'Assemblea costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a partecipare.
Art. 43
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni della Federazione Nazionale e lo Statuto della medesima.
Note
(*) commi aggiunti in sede di assemblea straordinaria del 7 giugno 1998 per adeguamento al D. Lgs. n. 460/1997.